PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Corpo della guardia di finanza è disciolto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. È istituita la Polizia economica e finanziaria, posta alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze, e alla quale sono attribuite funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela degli interessi economici e finanziari e del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea nonché di concorso ai servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Art. 2.

      1. Alla Polizia economica e finanziaria sono attribuiti i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché gli ulteriori compiti e funzioni previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega recata dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 3.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla richiesta, uno o più decreti legislativi per definire i compiti e l'organizzazione della Polizia economica e finanziaria nonché lo stato giuridico del personale e le

 

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norme transitorie per il trasferimento del personale, delle strutture e dei materiali del disciolto Corpo della guardia di finanza, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) attribuzione di un ordinamento civile alla Polizia economica e finanziaria;

          b) attribuzione dei compiti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché degli altri compiti di difesa militare, di polizia marittima e di contrasto in acque internazionali della criminalità economica, già devoluti alla componente aeronavale del disciolto Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

          c) attribuzione degli ulteriori compiti di difesa politico-militare dello Stato all'Arma dei carabinieri e alle Forze armate, secondo gli ordinamenti e le attribuzioni di ciascuna;

          d) attribuzione dei compiti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico alla Polizia di Stato;

          e) dipendenza dal Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda le specifiche attribuzioni di Polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 1 e dall'autorità giudiziaria per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale;

          f) transito del personale del disciolto Corpo della guardia di finanza nei corrispondenti ruoli e qualifiche della Polizia economica e finanziaria, istituiti in analogia con quanto previsto per la Polizia di Stato, ad eccezione del personale prevalentemente addetto al servizio delle dogane, del personale appartenente alla componente alturiera del Servizio aeronavale e del personale inquadrato in reparti e unità di prevalente impiego per attività di ordine pubblico;

          g) transito del personale del disciolto Corpo della guardia di finanza prevalentemente addetto al servizio delle dogane

 

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nei corrispondenti ruoli e qualifiche dell'Agenzia delle dogane;

          h) transito del personale della componente alturiera del Servizio aeronavale del disciolto Corpo della guardia di finanza nei ruoli e gradi corrispondenti del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

          i) transito del personale inquadrato in reparti e unità di prevalente impiego per attività di ordine pubblico nei ruoli e gradi corrispondenti della Polizia di Stato;

          l) previsione per il personale del disciolto Corpo della guardia di finanza di transitare, a domanda, nei ruoli e gradi corrispondenti dell'Arma dei carabinieri o delle Forze armate;

          m) trasferimento delle infrastrutture e dei mezzi del disciolto Corpo della guardia di finanza alla Polizia economica e finanziaria, ad eccezione delle infrastrutture, dei mezzi e delle dotazioni della componente alturiera del servizio aeronavale, che sono trasferiti al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nonché delle infrastrutture, dei mezzi e delle dotazioni non necessari per le attività della Polizia economica e finanziaria, che sono trasferiti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o alle Forze armate in funzione dell'impiego prevalente.

Art. 4.

      1. Il Capo della Polizia economica e finanziaria è un dirigente generale dello Stato, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Il Capo della Polizia economica e finanziaria è posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Il Capo della Polizia economica e finanziaria è membro del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della legge 1o aprile

 

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1981, n. 121, come da ultimo modificato dal comma 4 del presente articolo.
      4. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le parole: «dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo della Polizia economica e finanziaria».

Art. 5.

      1. La legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 6.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.